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Statuto AINP e diritti/doveri dei Soci DIRITTI DEI SOCI
DOVERI DEI SOCI
STATUTO Disposizioni Generali ARTICOLO 1 Denominazione E' costituita in Padova l'Associazione non riconosciuta denominata "Associazione Italiana Neuropatie Periferiche (A.I.N.P.) - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus)". La Associazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli articoli 36 e ss. del codice civile, nonché dalle disposizioni tributarie dettate per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. ARTICOLO 2 Sede La Associazione ha sede legale in Padova, via Emanuele Filiberto n. 47 (0498758955). Essa può istituire sedi secondarie per l’esercizio delle attività statutarie su tutto il territorio nazionale. ARTICOLO 3 Durata La Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea dei soci, osservando le disposizioni dettate dal presente statuto. ARTICOLO 4 Finalità e scopi L'Associazione non ha scopo di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di utilità sociale. Lo scopo fondamentale della Associazione è di sostenere con attività specifiche le persone svantaggiate in quanto affette da neuropatia ed il predetto scopo è perseguito attraverso lo svolgimento delle seguenti attività, allo scopo di migliorare la qualità di vita, lo sviluppo dell’autonomia e della dignità delle persone che vivono in condizioni di disagio e di emarginazione personale in quanto affette da uno stato psico-fisico compromesso da malattie neuropatiche:
Ai sensi dell'art. 10, comma I, lettera c, D.L. 460/97, all'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L’Associazione, quindi, svolge attività a favore delle persone svantaggiate nei limiti e con le finalità di cui sopra. L’esercizio di attività sprovviste del carattere solidaristico è consentito nei limiti previsti dalla legislazione tributaria al fine di conservare la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. I soci ARTICOLO 5 Ammissione Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione oltre ai soci fondatori, le persone affette o già affette da neuropatie periferiche, i loro familiari e/o amici e tutte le persone - fisiche o giuridiche - che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a realizzarle. L'Associazione è retta da principi di democratica partecipazione dei soci all'attività e alle scelte: a tale criterio informatore faranno riferimento, per il pratico svolgimento delle loro funzioni, gli organi sociali. L'ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, dal Consiglio Direttivo che procede alla relativa annotazione nei verbali di seduta. La domanda di ammissione, che deve essere corredata dalla quota di iscrizione, la cui misura viene stabilita ogni anno dall'Assemblea degli associati, implica l'adesione incondizionata e preventiva alle norme del presente Statuto. L'accoglimento della domanda - od il rigetto adeguatamente motivato - viene comunicato al richiedente. Contro il rigetto della domanda l'aspirante associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri, mediante lettera raccomandata da spedirsi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto. Il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente nei 60 (sessanta) giorni successivi alla ricezione del ricorso. Per ogni data fa prova quella del timbro postale di spedizione, anche per i ricorsi di cui all'articolo che segue. E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'Associazione. ARTICOLO 6 Diritti I soci hanno i seguenti diritti:
Fermi restando i predetti diritti e doveri l’Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organismi direttivi dell’Associazione. E’ altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci maggiorenni per tutte le deliberazioni adottate dall’assemblea dei soci nelle materie di sua competenza. Gli eventuali soci minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione in assemblea, ma potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo ed, in generale, il diritto di voto in assemblea, soltanto al compimento della maggiore età. ARTICOLO 7 Doveri I soci devono svolgere l'attività in favore dell'Associazione senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza, buona fede, lealtà, probità e rettitudine. Nei confronti degli associati che dovessero venir meno a tali principi, il Consiglio Direttivo potrà adottare provvedimenti disciplinari quali l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'Associazione o l'espulsione da questa. Il socio che contravvenga ai doveri indicati nel presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dall'aderente all'Associazione all'atto dell'iscrizione, almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione. L’esclusione non da diritto alla ripetizione delle quote. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del socio a beneficio dell'Associazione anche nei seguenti casi:
Tali misure devono essere comunicate per iscritto all'interessato, il quale potrà ricorrere contro le stesse al Collegio dei Probiviri, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento. La decisione del Collegio dei Probiviri va presa entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del ricorso; essa è inappellabile ed è esecutiva e viene trasmessa al Presidente dell'Associazione, il quale ne dà comunicazione scritta al ricorrente. I soci devono versare quote associative annuali determinate dall'Assemblea. L'Associato che non paga la quota sociale dopo due inviti rivoltigli a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a distanza di un mese, l'uno dall'altro, s'intende dimissionario. Negli altri casi le dimissioni devono essere comunicate al Segretario Generale a mezzo di lettera raccomandata ed hanno effetto dalla data di ricezione della stessa. La qualifica di socio non è trasmissibile. Organi Sociali ARTICOLO 8 Organi sociali Sono organi dell'Associazione:
ARTICOLO 9 Composizione dell'Assemblea L'Assemblea Generale è organo sovrano dell’associazione ed è formata da tutti gli associati e può essere ordinaria o straordinaria. Essa si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) giugno per provvedere all'esame della gestione sociale, all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo o del rendiconto, alla nomina degli organi sociali e alle altre decisioni di sua competenza. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengono opportuno; oppure quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno 1/4 (un quarto) degli associati. In questa ultima ipotesi la convocazione deve essere fissata non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della richiesta di deliberare sull'ordine del giorno presentato dai richiedenti. Le deliberazioni di modifica del presente Statuto sono di esclusiva competenza dell'Assemblea straordinaria. ARTICOLO 10 Validità dell'Assemblea Le Assemblee si intendono validamente convocate dal Presidente o dal Segretario Generale dell'Associazione, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da affiggersi presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea. Alle Assemblee partecipano tutti i soci iscritti all’Associazione e ogni associato ha diritto ad un solo voto. Non è ammessa delega. La Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci; per la validità dell'Assemblea straordinaria occorre la presenza di almeno due terzi degli associati. In seconda convocazione, che ha luogo un'ora dopo quella fissata per la prima, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati. Le Assemblee sono presiedute da un associato, nominato in apertura di seduta. Funge da Segretario quello Generale dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, un associato nominato dall'Assemblea, sempre in apertura di seduta. ARTICOLO 11 Votazioni Tutte le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta degli associati presenti. Per le delibere di modifica dello Statuto e degli eventuali regolamenti è tuttavia necessaria la maggioranza dei tre quinti degli associati presenti. ARTICOLO 12 Verbalizzazione Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente. ARTICOLO 13 Consiglio Direttivo L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minino di cinque e da un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno 10 giorni prima della data di convocazione. ARTICOLO 14 Durata e Funzioni Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni; i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, essendo investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea. Si attiva per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e si incarica di far rispettare lo Statuto Sociale. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. A parità di voto prevale quello del Presidente. ARTICOLO 15 Il Presidente Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, tra i Consiglieri, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano d'età, a maggioranza dei voti. ARTICOLO 16 Funzioni Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione; ha la firma sociale e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori; indica il vicepresidente destinato a farne le veci in caso di suo impedimento o per delega. Il Segretario Generale assiste il Presidente e su delega di questi può farne le veci; provvede alla convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo ed alla relazione dei relativi verbali, da trascriversi negli appositi libri. Il Segretario Amministrativo amministra i fondi, gestisce i conti bancari, compila i bilanci e i rendiconti, rilascia quietanze e ricevute. ARTICOLO 17 Collegio dei Probiviri L'Assemblea elegge ogni triennio tre Probiviri, scelti tra persone anche non associate di riconosciuto prestigio. Il Collegio dei Probiviri è presieduto dal componente più anziano e giudica su ogni questione che insorga circa l'interpretazione e la applicazione del presente Statuto, nonché in merito ai ricorsi degli associati avverso le delibere del Consiglio Direttivo. ARTICOLO 18 Comitato scientifico consultivo L’Associazione nomina un comitato scientifico formato da medici specialistici, non aderenti alla Associazione, scelti tra le personalità più significative nei settori in cui opera l’Associazione. Suo compito è di esprimere pareri inerenti alla attività scientifica e di ricerca dell’Associazione, su richiesta della stessa. I membri del Comitato – di numero non superiore a venti – sono nominati dall’assemblea, su proposta del Comitato esecutivo. Il Comitato scientifico nomina un Presidente. ARTICOLO 19 Rimborso spese Tutte le cariche non danno diritto ad alcun compenso; saranno rimborsate solo spese vive sostenute in base a specifici incarichi e debitamente documentate. ARTICOLO 20 Patrimonio Il patrimonio dell'Associazione è formato:
L'Associazione potrà compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. L'Associazione, in armonia con le sue finalità statutarie, può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni ed accettare con beneficio d'inventario lasciti testamentari. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli associati. L'Associazione non prevede e fa divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. L’Associazione si impegna altresì ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi della gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. ARTICOLO 21 Esercizio sociale L'esercizio sociale è annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto o il bilancio preventivo e consuntivo dell'anno sociale. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione. Il bilancio preventivo e consuntivo o il rendiconto devono essere depositati presso la sede sociale, a disposizione degli associati, almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio o il rendiconto deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale degli associati. ARTICOLO 22 Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di tre quarti degli associati espresso in seno all'Assemblea. L'Associazione si estingue per le cause previste dalla Legge o per la riduzione a meno di tre del numero degli associati. L'eventuale patrimonio associativo in caso di scioglimento per qualsiasi causa dovrà essere devoluto ad altro Ente che persegue fini di pubblica utilità o non lucrativi di utilità sociale indicato dall'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento, sentito l'Organismo di controllo che opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Finanze, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge (art. 3 comma 190, della Legge 662/96). ARTICOLO 23 Quota di iscrizione e quota associativa annuale Per la prima volta l'indicazione dell'ammontare della quota d'iscrizione e delle cariche sociali è fatta in occasione dell'atto costitutivo. La quota associativa annuale deve essere versata entro il 31 dicembre di ciascun anno. ARTICOLO 24 Denominazione L’Associazione si impegna, fin quando gli sarà riconosciuta la relativa qualifica tributaria, ad usare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l’acronimo ONLUS. |